Arriva una brutta novità per chi percepisce l’Assegno di Inclusione: se si commette questo (gravissimo) errore si corre il rischio di perdere i soldi.
In questo momento storico dove le difficoltà di ciascuna famiglia italiane sono evidenti ad occhio nudo, l’Assegno di Inclusione continua ad essere una delle misure economiche più gettonate e richieste. In sostituzione al Reddito di Cittadinanza, questo sostegno è stato introdotto per la prima volta il 1 gennaio del 2024 ed, ancora adesso, continua ad essere domandato.

Spettante ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 9360 euro che includono almeno un minore, un disabile, un over 60 o persone svantaggiate inseriti in programmi di cura, il sostegno economico non è altro che un’integrazione ai redditi familiari e, allo stesso tempo, un percorso di reinserimento lavorativo. Insomma, una vera e propria manna dal cielo!
In queste ultime settimane, però, l’Assegno di Inclusione è finito sulla bocca di tutti per via di una novità non da poco. Con il decreto-legge n. 48/2023, all’art. 8, comma 6, infatti, si è inserito un nuovo motivo che prevede il decadimento del sostegno economico mai sentito prima d’ora. Si tratta di un errore che, forse, molte persone hanno commesso in buona fede, ma che ora può far rischiare di perdere l’aiuto.
L’errore (gravissimo) che ora fa rischiare di perdere l’Assegno di Inclusione: cosa non fare mai
Una simile ‘clausola’, in realtà, esisteva già, ma ad oggi sembrerebbe che sia stata confermata e, soprattutto, perfezionata. Da quanto si apprende, sembrerebbe che chi non si presenta alla convocazione di lavoro per la seconda volta rischia (veramente) di perdere l’Assegno di Inclusione.

Gli over 60, persone con disabilità o vittime di violenza, ovviamente, sono soggetti a regole meno rigide da rispettare, ma coloro che hanno un’età compresa dai 18 ai 59 anni, che non hanno particolari disabilità e fragilità o particolari carichi di cura devono necessariamente fare attenzione alla convocazione di lavoro o rischiano di perdere l’indennizzo.
Prima, in realtà, esisteva soltanto la sospensione nel caso di assenza ingiustificata. Adesso, invece, la regole sono perlopiù cambiate e sono diventate veramente più serie. Se non risultino attività svolte (come corsi o tirocini) entro i 90 giorni successi alla convocazione, il Centro per l’impiego deve convocare il beneficiario entro i 90 giorni successivi. Qualora, poi, nemmeno in questo caso, ci si dovesse presentare, il sostegno economico decade definitivamente.





